Sulla base dell’analisi preliminare effettuata prima dell’acquisto, il servizio richiedente stabilisce le sue necessità, i requisiti richiesti ai futuri partner contrattuali e l’oggetto della prestazione.
I principi procedurali (parità di trattamento, trasparenza) esigono che i criteri necessari per la valutazione sia dell’offerente (criteri d’idoneità, CI) sia dell’offerta (specificazioni tecniche, ST e criteri di aggiudicazione, CA) siano definiti in anticipo.
Tutti i criteri devono essere menzionati nel bando («maschera simap», indicare almeno i CI nonché l’oggetto e l’entità della commessa) e nella documentazione del bando (nel capitolato d’oneri ed eventualmente, se necessario, in un ulteriore elenco dei criteri dove, oltre ai CI, all’oggetto e all’entità della commessa [oggetto della prestazione], devono figurare anche le ST e i CA con la loro ponderazione e il metodo di valutazione). La commessa potrà quindi essere aggiudicata esclusivamente sulla base di questi criteri.
I criteri possono essere scelti liberamente ma non devono discriminare alcun offerente né essere estranei alla procedura di aggiudicazione.
Il numero e il grado di differenziazione dei criteri, come pure la loro formulazione, dipendono fortememente dalla complessità dell’oggetto dell’acquisto e dalla descrizione concreta della prestazione da fornire.
Nel caso di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. Gli acquisti complessi spesso richiedono la definizione di un numero abbastanza elevato di criteri principali e di sottocriteri.
Se è noto soltanto l’obiettivo dell’acquisto, si può rinunciare a descrivere in modo preciso la prestazione da acquistare e indicare solamente l’obiettivo che si vuole conseguire con l’acquisto (bando «funzionale»). Tuttavia, si devono definire i requisiti minimi e indicare le caratteristiche principali della prestazione.