Procedura mediante trattativa privata (senza possibilità di ricorso)

secondo l’articolo 36 OAPub

L’articolo 36 OAPub disciplina le condizioni alle quali un servizio d’acquisto può aggiudicare mediante trattativa privata le commesse che non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo OMC e quindi in quello della LAPub (cap. 3 OAPub «Altri acquisti»). Anche le aggiudicazioni mediante trattativa privata devono sempre essere motivate ricorrendo al servizio
giuridico.

Secondo il suddetto articolo l’aggiudicazione mediante trattativa privata può essere applicata quando il valore della commessa è inferiore a 50 000 franchi per l’acquisto di beni o a 150 000 franchi per l’acquisto di prestazioni di servizi (cpv. 2 lett. b e c).

Nella procedura mediante trattativa privata l’unità amministrativa aggiudica la commessa direttamente, senza bando di concorso o invito a presentare un’offerta, se dispone della competenza in materia di acquisti o della delega di tale competenza.

Non si può presentare ricorso contro l’aggiudicazione. Le procedure di livello superiore possono essere applicate purché siano osservate le relative disposizioni procedurali.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 27.07.2017

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