Procedura selettiva (cap. 3 OAPub)

Avvertenza:

La procedura selettiva di cui al capitolo 3 OAPub può essere svolta soltanto per l’acquisto di prestazioni di servizi non elencate nell’allegato 1a OAPub nonché per determinati beni nel campo militare (cfr. all. 1 OAPub).


La procedura selettiva (procedura a due fasi) va scelta di regola quando si prevede un numero elevato di offerte oppure quando si tratta di commesse o di processi di valutazione complessi.

Tutti i candidati possono presentare una domanda di partecipazione. Il servizio d’acquisto determina, in base ai criteri di idoneità e al numero di offerenti reso noto nel bando, gli offerenti (almeno tre) che possono presentare un’offerta (art. 12 cpv. 1 OAPub). In seguito sceglie l’offerente a cui aggiudicare la commessa.

In linea di principio per le procedure relative ad acquisti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo 3 OAPub non sono previsti rimedi giuridici. È comunque possibile impugnare la scelta errata della procedura.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 27.07.2017

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